GUARDA CHE EVOLUZIONE NORMATIVA!

Sempre più Fonti di Energia Rinnovabile da installare per gli OBIETTIVI EUROPEI DA RAGGIUNGERE

FACCIAMO IL PUNTO:

LA DIRETTIVA (UE) 2018/2001 detta anche RED II (Renewable Energy Directive) è la rifusione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio la quale ha subito varie e sostanziali modifiche.

  • La Direttiva (UE) 2018/2001 disponeva che gli Stati membri provvedessero collettivamente a far sì che, nel 2030, la quota di energia da FONTI RINNOVABILI nel consumo finale lordo di energia dell’Unione dovesse essere almeno pari al 32%.
  • Il Parlamento Europeo poi ha approvato la direttiva RED III: la quota vincolante di rinnovabili nel consumo finale di energia dell’UE passa dal 32% al 42,5% entro il 2030, per poi arrivare al 45%.

Direttiva RED III: cosa prevede

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europa dello scorso 31 ottobre 2023 la nuova Direttiva RED III (Renewable Energy Directive III) 2023/2413 in vigore dal 20 novembre 2023. La Direttiva 2023/2413, che modifica la Direttiva 2018/2001, prevede una serie di novità per gli Stati membri nel settore delle energie rinnovabili, in particolare per quanto riguarda la loro promozione e l’aumento della loro quota nel mix energetico dell’Unione.

Entro il 2030 l’Europa vuole garantire una quota rinnovabile pari almeno al 42,5% (contro l’attuale 32%) nel consumo finale di energia, con l’obiettivo di raggiungere il 45%. Ogni Stato membro si impegnerà a contribuire al raggiungimento degli obiettivi nei settori dei trasporti, dell’industria, dell’edilizia, e dei sistemi di teleriscaldamento e raffreddamento. Tutti gli Stati Membri sono inoltre incoraggiati a destinare almeno il 5% della capacità delle nuove installazioni energetiche a soluzioni innovative.

Le procedure per la concessione di permessi per nuovi impianti di energia rinnovabile, come pannelli solari e centrali eoliche, o per l’adeguamento di quelli esistenti, saranno oggetto di semplificazione. Le autorità nazionali non potranno impiegare più di 12 mesi per autorizzare la costruzione di nuovi impianti di energia rinnovabile situati nelle cosiddette “zone di riferimento per le energie rinnovabili” e al di fuori di tali zone la procedura non potrà superare i 24 mesi

La nuova normativa stabilisce obiettivi vincolanti per i settori di riscaldamento e raffreddamento degli edifici, nello specifico prevede un aumento vincolante dello 0,8% annuo a livello nazionale fino al 2026 e dell’1,1% dal 2026 al 2030 della quota da rinnovabili. In quest’ambito la Direttiva sottolinea che gli edifici “possiedono un grande potenziale non sfruttato per contribuire efficacemente alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell’Unione: per conseguire l’ambizioso traguardo della neutralità climatica dell’Unione stabilito nella normativa europea sul clima, occorrerà decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento in questo settore aumentando la quota di energie rinnovabili nella produzione e nell’uso”.

Ne consegue che, al fine di promuovere la produzione e l’uso di energia rinnovabile e di calore e freddo di scarto nel settore dell’edilizia, viene calcolato un aumento annuo delle quote rinnovabili nei consumi, contribuendo in modo significativo alla transizione verso un sistema energetico più sostenibile. L’obiettivo indicativo è del 49% di energia rinnovabile entro il 2030. Gli obiettivi aumenteranno gradualmente, con incrementi vincolanti a livello nazionale.

Per recepire la Direttiva nella legislazione nazionale, gli Stati membri avranno tempo fino a 18 mesi dalla pubblicazione.

ANCORA PIÙ FER!

Il pacchetto Fit for 55

Le nuove norme approvate dal Parlamento rientrano nel quadro più ampio del pacchetto Fit for 55, che ha come obiettivo quello di adattare l’attuale legislazione UE in materia di clima ed energia in modo da rendere possibile il raggiungimento del nuovo target europeo di una riduzione minima del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030.

La normativa sulle comunità energetiche rinnovabili CER, in Italia, consiste nell’articolo 42-bis del  decreto milleproroghe 162/2019 (convertito con la legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020), e  nei relativi provvedimenti attuativi (la delibera 318/2020/r/eel dell’arera e il dm 16 settembre 2020 POI……….

DAL 2020 AL 2024 L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E ROGOLATORIO

GLI ARTICOLI BASE DELLE DEFIZIONE DI COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI E AUTOCONSUMO COLLETTIVO

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. (21G00214)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2021 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 07/02/2024)
ART. 30 (Autoconsumatori di energia rinnovabile)
1. Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile:
a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo:
1) realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale. In tal caso, l’impianto dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all’installazione, all’esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile;
((2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. In tal caso:
2.1) l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
2.2) l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore));
b) vende l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta e può offrire servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore;
((c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2.2), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all’articolo 8 e alle compensazioni di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e 2.1), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8))
((1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l’ARERA stabilisce le modalità con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma è applicato all’energia autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo))
2. Nel caso in cui più clienti finali si associno per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente:
a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio;
b) ciascun autoconsumatore può produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile con le modalità di cui al comma 1, ovvero possono essere realizzati impianti comuni;
c) si utilizza la rete di distribuzione per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini;
d) l’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l’energia eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
e) la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private.
ART. 31 (Autoconsumatori di energia rinnovabile)

1. I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

 

a) l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

 

b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, ((associazioni)) con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a);

 

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale;
d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l’esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

2. Le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

 

a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell’energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;

 

b) l’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c), mentre l’energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;

 

c) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l’energia prodotta, anche ricorrendo

 

a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L’energia può essere condivisa nell’ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l’accesso agli incentivi di cui all’articolo 8, e alle restituzioni di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;

 

d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità;

 

e) i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;

 

f) nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, lettera a), la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all’utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

CONFIGURAZIONI POSSIBILI Fonte Arera