QUALCUNO CI CHIAMA

La commissione europea ci chiama ad ESSERE centri attivi nel nuovo mercato dell’energia.

Formare un gruppo di soggetti che si organizzano per produrre condividere localmente l’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Le comunità energetiche sono delle associazioni di persone, pubbliche amministrazioni o aziende che decidono di produrre e condividere energia da fonti rinnovabili.
Ci possono essere tanti soggetti diversi all’interno di una comunità energetica: individui, case-famiglia, aziende, un intero condominio, scuole o uffici comunali.

ANFITEATRO TI CHIAMA

per essere capacità di aggregazione a livello locale, con una logica che favorisca le persone, anche e soprattutto in quanto espressione di un contesto territoriale che rivendica un ruolo nella creazione di un VALORE attraverso l’INNOVAZIONE nel modo di generare, consumare, e gestire l’energia. ANFITEATRO HA COME OBBIETTIVO DI AGGREGARTI ad una COSTITUENDA CER.

Anfiteatro ti chiama AD ESSERE solo uno di questi ruoli:

consumatore ossia compra energia ma senza produrla

Consumatore DEFINIZIONE

Il consumatore che decide di entrare come membro di una CER continua a pagare la bolletta della corrente elettrica che preleva dalla rete che gli arriva dal fornitore ogni mese o bimestrale se è una impresa in quanto l’autoconsumo non è fisico bensì virtuale, cioè non necessità di realizzazione di reti né installazione di contatori dedicati. E’ il Gse che grazie ai contatori elettronici e i dati che gli forniscono i distributori: il GSE con lo statuto della CER ha la possibilità di richiedere per quel consumatore che entra in una CER liberatoria ED analizza quanta energia elettrica preleva il consumatore entrato nella CER alla medesima ora in cui l’impianto fotovoltaico del produttore sta immettendo in rete (grazie al fattore contemporaneità si prende l’incentivo tariffa premio dal GSE sull’energia appunto detta CONDIVISA VIRTUALMENTE
Il consumatore è il cliente finale ed è il soggetto che preleva l’energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all’unità di consumo di cui ha la disponibilità.
Coincide pertanto con il titolare del punto di connessione che alimenta l’unità di consumo ed è l’intestatario della bolletta elettrica.

NON ESISTE CER SE NON ESISTONO CONSUMATORI

I CONSUMATORI SONO CENTRI ATTIVI DELLA TRASNSIZIONE ENERGETICA

Produttore ossia produce energia ma senza consumarla

Produttore DEFINIZIONE
Il produttore è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione o del codice ditta dell’impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell’impianto.
Nella stessa configurazione possono essere presenti più produttori diversi tra di loro.

Prosumer ossia produci e consumi energia nello stesso tempo.

Prosumer DEFINIZIONE
Il Prosumer è un termine per indicare il ruolo contestuale di “Produttore” + “Consumatore”: hai un impianto a FER sovradimensionato rispetto ai tuoi fabbisogni elettrici, l’energia elettrica che immetti in rete la scambi virtualmente con il consumatore che non ha alcun impianto
Esempio:
1. Hai un tetto di mq complessivi di 100 mq ben orientati a sud: con un modulo fotovoltaico da 400 Wp di dimensioni 1.5m x1.00 m la tua copertura permette di ospitare complessivamente 66 moduli fotovoltaici quindi una potenza complessiva pari a 26,4 kWp (66 moduli fotovoltaici per 400 Wp)
2. Prendi le bollette ed analizzi il tuo consumo annuo di energia elettrica: ipotizziamo che sia pari a 2700 kWh all’anno ma solo 800 kWh nella fascia di giorno quindi senza una batteria di accumulo avresti la necessità di installare neanche 1 kWp
3. Invece, grazie al nuovo strumento CER introdotto dal DECRETO 414 decidi di installare 26.4 kWp, cioè, ricopri tutta la tua copertura di pannelli fotovoltaici:
4. costituendo una associazione con consumatori che non hanno un impianto fotovoltaico magari perché hanno edifici in zone vincolate paesaggisticamente o per altri motivi, tutta l’energia in più che produce l’impianto ti verrà a te prosumer pagata dal GSE ed inoltre se nella stessa ora che il tuo impianto sta immettendo in rete viene condivisa virtualmente con un consumatore entrato in associazione permetterà all’associazione di ricevere un premio incentivante sempre dal GSE.

QUALCUNO CI CHIAMA A CONDIVIDIRE PROGETTI TERRITORIALI SOTTESI ALLA MEDESIMA CABINA PRIMARIA

PERCHE’ PERO’ QUALCUNO CI CHIAMA?

 

La richiesta di aumentare l’installazione di fonti rinnovabili per una quota pari al 45% entro il 2030, a causa di tutto quello che sta accadendo in Russia, potrebbe causare sbilanciamento della rete; quindi, dobbiamo produrre a KM 0 e tanto immettiamo tanto deve essere prelevato.

Per questo il decreto ci impone che per poter ricevere l’incentivo, tutti i membri che entrano nella configurazione CER debbano essere sottesi alla stessa cabina primaria per ogni configurazione.

PUNTI DI CONNESSIONE

 

I punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti alle configurazioni devono ricadere nell’area sottesa alla medesima cabina primaria.

In fase di richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso il Referente dovrà indicare il codice identificativo dell’area sottesa alla cabina primaria presa a riferimento.

Le aree sottese alle singole cabine primarie sono pubblicate sul sito internet del GSE che ha reso disponibile un’unica interfaccia nazionale per la consultazione di tali aree che saranno aggiornate con frequenza biennale dalle imprese distributrici competenti, al fine di tenere conto delle evoluzioni delle reti elettriche.

Si specifica, infine, che una stessa utenza di consumo o di produzione non può far parte di più di una delle configurazioni.

CHI VUOLE ANDARE VELOCE VA DA SOLO, CHI VUOLE ANDARE LONTANO Ed ENTRARE A FAR PARTE DI UNA RETE INTELLIGENTE, SI UNISCE IN UNA COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE

CHI VUOI ESSERE COME MEMBRO DELLA COSTITUENDA CER?

contattaci ti spiegheremo il nostro progetto

COSA DICE LA COMMISSIONE EUROPEA CHE DOBBIAMO FARE E CHE STRUMENTI CI FORNISCE

Clicca per approfondire

• il traguardo M2C2-46, da raggiungere entro il 31 dicembre 2025, è costituito da “Firma dei contratti per la concessione di prestiti per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche”;

• l’obiettivo M2C2-47, da raggiungere entro il 30 giugno 2026, è costituito “Sostegno alle comunità energetiche in comuni con meno di 5 000 abitanti allo scopo di consentire l’installazione di almeno 2.000 MW da fonti rinnovabili, per una produzione indicativa di 2.500 GWh/anno.

LA NOTA RGS prot. 10347 del 18/01/2023, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze invita il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica a voler attuare il progetto PNRR – M2C2 – Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto (piuttosto che prestiti a tasso zero), allo scopo di consentire il raggiungimento di milestone e target;

GLI ARTICOLI 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”);
LA COMUNICAZIONE della Commissione europea 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

CONSIDERATI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, 5
del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
 IL DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
 IL DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
 IL DECRETO del Ministro dello Sviluppo economico 16 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020, il quale, in attuazione di quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (nel seguito: decreto-legge 162/2019), ha individuato una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo di potenza complessiva non superiore a 200 kW, e le relative modalità di accesso;
 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, e in particolare:
il Titolo II “Regimi di sostegno e strumenti di promozione” che disciplina i regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili perseguendo allo stesso tempo, l’armonizzazione con gli strumenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:
gli articoli 13 e 14, recanti rispettivamente “Principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali” e “Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali”;
Titolo IV “Autoconsumo, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di rete”, Capo I, che disciplina le configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili;
Titolo V “Energia rinnovabile nei trasporti e criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa” e in particolare l’articolo 42 che definisce i Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa;

L’ARTICOLO 8 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO N. 199 DEL 2021, CHE DISCIPLINA LA “REGOLAMENTAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA CONDIVISIONE DELL’ENERGIA”;

Articoli del già menzionato decreto legislativo n. 199 del 2021:
• articolo 30 che disciplina gli autoconsumatori di energia rinnovabile stabilendo le condizioni e le modalità con le quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile, nonché le modalità e le condizioni per divenire autoconsumatori collettivi;
• articolo 31 che definisce le comunità energetiche rinnovabili stabilendo le condizioni e le modalità al ricorrere delle quali i clienti finali hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili
• articolo 32 che definisce le modalità di interazione con il sistema elettrico delle configurazioni di autoconsumo e in particolare il comma 3 che stabilisce che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) adotti i provvedimenti necessari a garantire l’attuazione delle disposizioni del Capo I, titolo IV del decreto legislativo n. 199 del 2021;

VISTO il citato articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 199 del 2021, il quale prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica, in attuazione della misura Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-consumo”, sono definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche, così come definite nell’articolo 31, nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all’articolo 8;

VISTO il comma 4 del sopra richiamato articolo 32 del decreto legislativo n. 199 del 2021, che prevede che fino all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 8, del decreto-legge 162/2019;

VISTA la deliberazione ARERA 727/2022/R/EEL del 27 dicembre 2022 “Definizione, ai sensi del decreto legislativo 199/21 e del decreto legislativo 210/21, della regolazione dell’autoconsumo diffuso. Approvazione del testo integrato autoconsumo diffuso”;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché’ recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE”;
RITENUTO opportuno, in attuazione del predetto quadro nazionale e comunitario e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definire le misure di incentivo per le configurazioni di autoconsumo che utilizzano la rete elettrica per la condivisione dell’energia;
VISTO il comma 1 dell’art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, il quale dispone che gli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante “Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2014, recante “Attuazione dell’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 12 febbraio 2014;
CONSIDERATO che la durata dell’incentivo riconosciuto alla produzione da fonti rinnovabili deve essere coerente con le disposizioni per l’ammortamento contabile degli impianti, di cui all’articolo 2426, comma 2, del Codice civile, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fiscale;

VISTO il paragrafo 25, lettera d) della citata decisione C(2023) 8086 final in cui, ai fini dell’accesso alla misura, si prevede che le imprese che sono soci o membri delle comunità energetiche devono essere PMI, e che la loro partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale.